mercoledì 30 novembre 2011

Negare l'accesso agli atti..si può?


18)ULTIM'ORA 30/11/2011
SI PUO' NEGARE L'ACCESSO AGLI ATTI?
 Vi proponiamo una recentissima (cliccate) Sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 24.11.2011, n2783, sul diritto di accesso dei Consiglieri Comunali ed in particolare di quelli di minoranza.

La giurisprudenza nel rispetto dei “comuni canoni di proporzionalità e ragionevolezza” ha sottolineato l’importanza del ruolo di indirizzo e controllo politico amministrativo dei Consiglieri Comunali che, per poter esercitare tale ruolo, hanno il diritto (oltre che il dovere) di accedere a tutti gli atti in possesso dell’amministrazione…
nessuno escluso!!!
Per l’ennesima volta siamo costretti, nostro malgrado, a manifestare a voi concittadini quanto la nostra amministrazione sia eccellente nel riempirsi la bocca di parole come TRASPARENZA e COOPERAZIONE e quanto al momento dei fatti NASCONDA e SI NASCONDA.
"Pertanto, sulla  scorta  di  ampia  e  condivisa  giurisprudenza  formatasi  in  materia,  è  stato  ribadito dal  TAR  Sicilia  che  non  può  sussistere  alcuna  limitazione  al  diritto  di  accesso  dei  consiglieri comunali, estendendosi  tale diritto  a qualsiasi atto ravvisato  utile per  l'esercizio del mandato. Anzi, le  predette  conclusioni  sarebbero  rafforzate  ove  a  richiedere  l’accesso  fossero  i  consiglieri  di minoranza,  a  cui i principi  fondanti delle democrazie e la  legge attribuiscono  compiti di controllo dell'operato  della  maggioranza  e,  quindi,  dell'esecutivo,  inteso  nella  sua  più  larga  accezione  di apparato  politico  ed  apparato  amministrativo".


Noti sono ormai i voli pindarici di cui si servono i nostri amministratori per sottrarre all’accesso la documentazione richiesta da parte dei Consiglieri Comunali di minoranza relativa alla vicenda
dei 160.000,00 € di debiti fuori bilancio.       
Motivazioni di diniego identiche a quelle  comunicate al nostro Circolo che aveva avanzato analoga richiesta di accesso erroneamente equiparata dai nostri amministratori di maggioranza a quella avanzata dai Consiglieri di minoranza.

Ciò  premesso,  è  stato  ribadito che  sussiste  una  netta differenza  tra  il diritto di  accesso  dei  privati, disciplinato  dagli  artt.  22  e  seguenti  della  L.  241/1990,  da  quello  di  cui  sono  titolari  i Consiglieri Comunali,  in  quanto  questi  ultimi  (cfr.  T.A.R.  Piemonte  Torino,  sez.  II,  31  luglio  2009,  n.  2128) sono dalla legge <<esonerati

1. dall'onere della richiesta scritta; 
2. dalla  prova della titolarità  di un interesse alla tutela di una  situazione giuridicamente rilevante;
3. dall'onere della motivazione della propria richiesta; 
4. dal limite del controllo, purché non sia emulativo e paralizzante, dell'attività dell'ente. 

E' evidente che qualora i Consiglieri di minoranza si fossero rivolti al TAR la maggioranza sarebbe stata obbligata a mettere immediatamente a loro disposizione tutta la documentazione richiesta. Ma per ricorrere al TAR occorrono fior di quattrini e, visti i tempi difficili che viviamo, è meglio utilizzare certe risorse per altre cose.
Lecito a questo punto è dubitare…
Cosa nasconde la maggioranza su questa vicenda????

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