Analizziamo la vicenda dal punto di vista squisitamente giuridico.
Come più volte ripetuto negli ultimi mesi l’art. 65, comma 1, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, chiarisce che “Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale”.
