giovedì 1 ottobre 2015

Perché il Sindaco di Novi Velia (SA) Maria Ricchiuti è incompatibile?!

Analizziamo la vicenda dal punto di vista squisitamente giuridico.



Come più volte ripetuto negli ultimi mesi l’art. 65, comma 1, del Testo Unico sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, chiarisce che “Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale”.

Questa è la prima norma che vi sottoponiamo, che lascia poco spazio alle interpretazioni, è una norma dello Stato che fa esplicito riferimento ai soli casi di INCOMPATIBILITA’.


Il Sindaco Ricchiuti ha, tuttavia, in più occasioni richiamato una norma Regionale: la L.R. n.16/2014.

Ecco il secondo dato normativo che vi sottoponiamo.

L’art. 1, comma 212 l. i) della legge regionale campana n. 16/2014 definisce come NON ELEGGIBILI, alla carica di presidente della Giunta e di Consigliere Regionale della Campania, i soli sindaci dei comuni superiori a 5.000 abitanti, compresi nel territorio regionale. 

Mettendo a confronto le due norme in esame ci sono da spiegare alcune sostanziali differenze, che agli addetti ai lavori di certo non sono sfuggite.

La differenza tra INCOMPATIBILITA’ e INELEGGIBILITA’.

Sorprende che alcuni la ignorino. Sono due istituti differenti.

L'istituto dell’ineleggibilità ha quale fine quello di mettere tutti i candidati alle elezioni su un piano paritetico, così da evitare squilibri. Quando si verifica una causa di ineleggibilità anche se il candidato dovesse essere eletto, la sua elezione verrà dichiarata nulla dall’organo competente. 

Per intenderci riguarda proprio la norma richiamata dalla sindaca, la legge Regionale n.16/2014, della quale si è avvantaggiata nelle scorse elezioni regionali. E’ stata eletta proprio perché il comune di Novi Velia non supera i 5000 abitanti. Qualcuno ricorderà l'artificio messo in campo da Alfieri, sindaco di Agropoli, Comune che invece supera i 5000 abitanti, al solo fine di scongiurare l'ineleggibilità.

L’istituto dell’incompatibilità ha invece un’altra finalità, quella di evitare tra diverse cariche conflitti di interessi. Non si possono ricoprire due cariche quando la legge ne prevede l’incompatibilità (vd. Art. 65 TUEL). In questi casi, quindi, accade qualcosa di diverso rispetto all'ineleggibilità: l’elezione è regolare ma si impone una scelta tra le due rispettive cariche.

Tale distinzione sembra davvero sfuggita agli amministratori del Comune di Novi Velia, soprattutto alla sindaca, di certo non a chi il diritto lo mastica (vd. Segretaria Comunale che ha già espresso un parere incontrovertibile sull’incompatibilità, che la sindaca in ogni intervista non ha mai trovato il tempo di richiamare). 

Non è un caso che il legislatore regionale, nella norma sopra richiamata, ha parlato solo dei casi di INELEGGIBILITA’ (e non di incompatibilità come vogliono artatamente far credere). Con l’art. 1, comma 218 della L. Regionale n. 16/2014 il legislatore chiarisce , infine, che “per quanto non espressamente previsto dai commi da 212 a 217 si applica il D.Lgs. 267/2000".

Perciò, dal momento che nemmeno la Legge Regionale ha bypassato L’art. 65 del TUEL (e non avrebbe potuto farlo ai sensi dell'art. 122 della nostra Costituzione) per i casi di incompatibilità, non può riuscirci la sola volontà del sindaco di Novi Velia, nemmeno se nel frattempo è diventata Consigliere Regionale, né dal Consiglio Comunale del Comune di Novi Velia la cui deliberazione sull'incompatibilità può sempre essere impugnata davanti al giudice competente.

Chi è chiamato a scrivere le regole, le leggi per intenderci, dovrebbe quanto meno dare il buon esempio, rispettandole.


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