18)ULTIM'ORA 30/11/2011
SI PUO' NEGARE L'ACCESSO AGLI ATTI?

Vi proponiamo una recentissima (cliccate) Sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 24.11.2011, n2783, sul diritto di accesso dei Consiglieri Comunali ed in particolare di quelli di minoranza.
La giurisprudenza nel rispetto dei “comuni canoni di proporzionalità e ragionevolezza” ha sottolineato l’importanza del ruolo di “indirizzo e controllo politico amministrativo” dei Consiglieri Comunali che, per poter esercitare tale ruolo, hanno il diritto (oltre che il dovere) di accedere a tutti gli atti in possesso dell’amministrazione…
nessuno escluso!!!
Per l’ennesima volta siamo costretti, nostro malgrado, a manifestare a voi concittadini quanto la nostra amministrazione sia eccellente nel riempirsi la bocca di parole come TRASPARENZA e COOPERAZIONE e quanto al momento dei fatti NASCONDA e SI NASCONDA.
"Pertanto, sulla scorta di ampia e condivisa giurisprudenza formatasi in materia, è stato ribadito dal TAR Sicilia che non può sussistere alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, estendendosi tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato. Anzi, le predette conclusioni sarebbero rafforzate ove a richiedere l’accesso fossero i consiglieri di minoranza, a cui i principi fondanti delle democrazie e la legge attribuiscono compiti di controllo dell'operato della maggioranza e, quindi, dell'esecutivo, inteso nella sua più larga accezione di apparato politico ed apparato amministrativo".
Noti sono ormai i voli pindarici di cui si servono i nostri amministratori per sottrarre all’accesso la documentazione richiesta da parte dei Consiglieri Comunali di minoranza relativa alla vicenda
dei 160.000,00 € di debiti fuori bilancio.
Motivazioni di diniego identiche a quelle comunicate al nostro Circolo che aveva avanzato analoga richiesta di accesso erroneamente equiparata dai nostri amministratori di maggioranza a quella avanzata dai Consiglieri di minoranza.
Ciò premesso, è stato ribadito che sussiste una netta differenza tra il diritto di accesso dei privati, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, da quello di cui sono titolari i Consiglieri Comunali, in quanto questi ultimi (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 31 luglio 2009, n. 2128) sono dalla legge <<esonerati:
E' evidente che qualora i Consiglieri di minoranza si fossero rivolti al TAR la maggioranza sarebbe stata obbligata a mettere immediatamente a loro disposizione tutta la documentazione richiesta. Ma per ricorrere al TAR occorrono fior di quattrini e, visti i tempi difficili che viviamo, è meglio utilizzare certe risorse per altre cose.
Ciò premesso, è stato ribadito che sussiste una netta differenza tra il diritto di accesso dei privati, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, da quello di cui sono titolari i Consiglieri Comunali, in quanto questi ultimi (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 31 luglio 2009, n. 2128) sono dalla legge <<esonerati:
1. dall'onere della richiesta scritta;
2. dalla prova della titolarità di un interesse alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
3. dall'onere della motivazione della propria richiesta;
4. dal limite del controllo, purché non sia emulativo e paralizzante, dell'attività dell'ente.
E' evidente che qualora i Consiglieri di minoranza si fossero rivolti al TAR la maggioranza sarebbe stata obbligata a mettere immediatamente a loro disposizione tutta la documentazione richiesta. Ma per ricorrere al TAR occorrono fior di quattrini e, visti i tempi difficili che viviamo, è meglio utilizzare certe risorse per altre cose.
Lecito a questo punto è dubitare…
Cosa nasconde la maggioranza su questa vicenda????